Comunità Piergiorgio ONLUS

I disabili per i disabili



Statuto della Comunità Piergiorgio

STATUTO DELLA COMUNITÀ PIERGIORGIO – ONLUS - UDINE

 

ART. 1 (costituzione)

È costituita l’associazione non lucrativa di utilità sociale denominata “COMUNITÀ PIERGIORGIO – ONLUS”. La Comunità Piergiorgio - ONLUS fu fondata nel 1971 da don Onelio Ciani e da un piccolo gruppo di disabili e volontari. Essa nacque con l’obiettivo di costituire una valida alternativa alla vita degli istituti per disabili di allora. L’esperienza comunitaria fu, fin dal principio, fortemente sostenuta da don Piergiorgio Fain e ricalca quella della Comunità di Capodarco di Fermo, realtà che don Onelio, don Piergiorgio e un gruppo di sei disabili e quattro volontari visitarono nell’estate del 1970. Durante questa visita don Piergiorgio morì improvvisamente stroncato da un infarto. A lui venne quindi intitolata la Comunità, con la volontà che quanti in futuro l’avrebbero frequentata, si conformassero allo spirito comunitario da lui intensamente vissuto.

ART. 2 (sede)

La Comunità Piergiorgio - ONLUS ha sede a Udine in Piazza Libia n. 1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere su tutto il territorio regionale sedi secondarie e uffici.

ART. 3 (durata)

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 (scopi)

La Comunità Piergiorgio - ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone lo sviluppo integrale delle persone portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre patologie invalidanti. A tal fine essa può:

a) promuovere e/o gestire attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e di convivenza;

b) gestire servizi sanitari ed assistenziali, riabilitativi ed educativi, anche attraverso convenzioni;

c) curare la formazione delle persone disabili, rivolta alla loro crescita umana e sociale, promuovendo a tal fine ogni utile iniziativa;

d) favorire la collaborazione del volontariato e la formazione di addetti all’assistenza sociosanitaria e socio assistenziale e altri servizi d’interesse dei disabili, anche attraverso corsi specifici d’istruzione e formazione;

e) promuovere e sostenere iniziative associate tra i disabili, anche in forma cooperativa, aventi finalità riabilitative o di inserimento lavorativo;

f) favorire l’integrazione dei disabili nell’ambito sociale e territoriale, attraverso iniziative culturali, ricreative e di formazione professionale coinvolgenti pure altri soggetti;

g) effettuare qualsiasi altra attività assistenziale, sociale, culturale, promozionale valida al sostegno dei disabili. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al precedente comma, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 (azioni finalizzate)

Al fine del perseguimento dello scopo sociale, l’Associazione può:

a) collaborare con associazioni, enti pubblici e privati, gruppi di volontariato per ricercare ed assicurare risposte soddisfacenti ai bisogni dei disabili e favorire il superamento dell’emarginazione;

b) aderire e partecipare, senza pregiudizio alla propria identità, a movimenti, organismi ed enti aventi finalità similari o comunque in grado di contribuire al recupero ed assistenza dei portatori di handicap o di giovamento a persone comunque emarginate;

c) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

d) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, economiche e finanziarie necessarie.

ART. 6 (caratteristiche)

L’autogestione e la condivisione dei valori della vita comunitaria costituiscono la caratteristica primaria dell’azione della Comunità. L’Associazione è assolutamente indipendente da legami con movimenti politici ed ai suoi membri assicura la più ampia libertà di pensiero e di espressione. La Comunità Piergiorgio - ONLUS si ispira comunque alla matrice cristiana e, nel pieno rispetto dei valori personali e della libertà di ciascun socio, cura al proprio interno iniziative volte alla riscoperta del valore della proposta cristiana. L’aspetto spirituale, è assicurato da un assistente ecclesiastico, designato dall’Ordinario diocesano.

 

ART. 7 (esclusione del lucro)

L’Associazione opera senza alcuna finalità di lucro. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati per la realizzazione di attività istituzionali.

ART. 8 (patrimonio ed entrate)

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) fondo dotazione formato dal fondo iniziale e dalle quote versate dai soci;

b) beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, donazioni, lasciti;

c) fondi di riserva generici o specifici ai quali l’Assemblea deliberi di destinare risorse;

d) fondo da lasciti;

e) fondo da sovvenzioni finalizzate;

f) fondo per attività istituzionali.

L’Associazione può ricevere eredità e legati previa delibera di Consiglio di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’Atto Costitutivo o nello Statuto. Le entrate dell’Associazione sono derivate da:

a) quote associative annuali, da versarsi entro il termine dell’approvazione del rendiconto annuale;

b) rette percepite per le persone che vivono in Comunità;

c) contributi da enti pubblici per specifiche finalità;

d) somme derivate da erogazioni liberali;

e) proventi pervenuti a qualsiasi titolo o per qualunque scopo;

f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

ART. 9 (soci)

Possono essere soci:

a) le persone fisiche maggiorenni che condividono lo spirito e le finalità dell’Associazione, coadiuvano la medesima nel perseguimento dello scopo sociale, partecipano alla vita comunitaria a servizio delle persone disabili, o pongono a disposizione le proprie capacità tecniche ed amministrative utili all’attività sociale;

b) gli Enti pubblici e privati, le società, che oltre alla condivisione delle finalità dell’Associazione, si impegnano a sostenerla con significativi contributi economici. Il numero dei soci è illimitato. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo pertanto tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione. Non può essere socio una persona priva della capacità di agire.

ART. 10 (ammissione soci)

L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su presentazione di domanda da parte dell’interessato. La domanda deve riportare una dichiarazione di condivisione delle finalità della Comunità e d’impegno ad osservare lo Statuto ed i regolamenti. Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e dà comunicazione del provvedimento stesso all’interessato. L’iscrizione decorre dalla data della deliberazione positiva del Consiglio di Amministrazione a condizione che sia stata versata la quota associativa per l’anno in corso. La decisione del Consiglio di Amministrazione è insindacabile. L’adesione a socio è a tempo indeterminato, né deroghe sono ammissibili per consentire adesioni temporanee.

 

ART. 11 (doveri e diritti)

Con l’ammissione all’Associazione il socio si obbliga:

a) al versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea;

b) ad osservare tutte le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti;

c) ad attenersi a tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

d) ad assicurare la migliore collaborazione per il perseguimento delle finalità sociali, secondo la propria posizione di socio disabile o meno.

Il socio si impegna inoltre a svolgere le attività preventivamente concordate e a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell’interesse dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate. I soci hanno diritto di:

a) partecipare in proprio o per delega alle Assemblee secondo quanto stabilito all’art.13;

b) partecipare alle deliberazioni relative ad ogni argomento posto all’ordine del giorno.

I soci godono di tutti i servizi ed iniziative predisposti o promossi dalla Comunità in attuazione dello scopo sociale, concorrendo ai relativi oneri a seconda delle loro possibilità economiche, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di socio non comporta obblighi di finanziamento, salvo il versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà dei soci effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari o annuali. La quota associativa: - è annuale; - non è frazionabile; - non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 12 (cessazione da socio)

La qualifica di socio si perde:

a) per decesso;

b) perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti e le società;

c) per dimissione da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dallo scadere dell’anno sociale;

d) per decadenza su decisione del Consiglio medesimo, nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di ammissione;

e) per esclusione deliberata dall’Assemblea in presenza di gravi motivi;

f) per mancato versamento della quota associativa per due anni.

La decadenza o l’esclusione è comunicata, con lettera raccomandata, al socio interessato che, contro il provvedimento, può adire il Collegio dei Probiviri. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Il socio che ha cessato per qualsiasi causa di far parte dell’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della medesima, né ha titolo di rimborso delle quote sociali versate.

ART. 13 (Assemblea dei Soci)

L’Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci con l’indicazione dell’oggetto da trattare. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data prescelta per l’Assemblea; dell’avvenuta affissione della convocazione dell’Assemblea viene inviato apposito avviso per lettera ordinaria o altro idoneo mezzo (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro). Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Il singolo socio non può avere più di una delega. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo nel giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità dell’Assemblea straordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, può regolarmente deliberare su tutti gli argomenti per i quali sia prevista, dal successivo art. 15, la maggioranza qualificata di metà più uno dei voti.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro novembre per l’approvazione di quello preventivo dell’esercizio successivo. L’Assemblea ordinaria delibera:

a) sull’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell’avanzo o disavanzo di gestione;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei medesimi;

c) sulla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, determinandone il compenso;

d) sulla nomina del Collegio dei Probiviri;

e) sulla determinazione delle quote associative per le diverse categorie di soci;

f) su proposta del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di Socio Benemerito;

g) sull’adesione o partecipazione ad organizzazioni od enti;

h) su quanto demandato alla sua competenza per legge o per Statuto, nonché su qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione o richiesto dai soci a sensi dell’art. 13;

i) sul trasferimento della sede nell’ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati; le elezioni sono svolte a scrutinio segreto, ma possono avvenire anche per acclamazione.

 

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto;

b) sullo scioglimento dell’Associazione.

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e ne determina il compenso;

b) può determinare uno o più Enti o Associazioni ai quali devolvere il patrimonio residuo, secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 1/f – D.Lgs. 460/1997 e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c.190 della Legge 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci. Tale maggioranza, per la deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione, è elevato a tre quarti dei soci.

ART. 16 (presidenza dell’Assemblea)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente vicario, se nominato; in caso di loro assenza dal Consigliere presente più anziano di età. Il Presidente dell’Assemblea costata il diritto ad intervenire all’adunanza e la regolarità delle deleghe. L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario della medesima, anche al di fuori dei suoi componenti, che provvede a redigere il processo verbale. Questo atto deve essere sottoscritto dallo stesso segretario e dal Presidente dell’Assemblea.

ART. 17 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri eletti dall’Assemblea tra i soci, previa la determinazione del numero. L’elezione degli Amministratori è effettuata sulla base di liste di candidati, di cui almeno una proposta dal Consiglio di Amministrazione e una da soci ospiti del Centro residenziale o frequentanti il Centro Diurno. Ogni lista deve essere depositata presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea, e - se diversa da quella proposta dal Consiglio di Amministrazione - deve essere corredata dalla sottoscrizione di presentazione da parte di almeno 10 soci proponenti - che non siano candidati e che non abbiano sottoscritto altre liste - e della dichiarazione di accettazione della loro designazione da parte dei candidati. I voti devono essere espressi a favore di candidati compresi in una medesima lista. Non possono essere candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione i soci che non siano in regola con il pagamento della quota associativa. 

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti senza tener conto della lista di appartenenza. Gli amministratori rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, un posto di consigliere si rendesse vacante, il Consiglio provvede a cooptare un nuovo componente, fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il mandato del consigliere subentrato scade allo scadere del mandato dell’intero Consiglio. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio di Amministrazione decade ed occorrerà dar luogo alla sua rielezione. Alla indizione dell’Assemblea, da convocarsi entro trenta giorni dall’accertamento dell’avvenuta decadenza dell’Organo amministrativo, deve provvedere il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente. Qualora non vi provvedano, tale incombenza dovrà essere svolta, senza indugio, dal Presidente dell’Organo di controllo.

ART. 18 (validità del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo (che può anche essere diversa dal comune dove è ubicata la sede sociale) e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori e Revisori effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a due giorni. Il Consiglio può validamente deliberare anche in carenza delle predette formalità, purché siano presenti tutti i Consiglieri e i Revisori dei Conti. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza, in fonia e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Delle adunanze va redatto verbale a cura del segretario, il quale è nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri componenti. Il segretario può essere nominato all’inizio del mandato amministrativo e per l’intera durata del medesimo.

ART. 19 (compiti del Consiglio)

Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione solamente di quanto per legge o per Statuto non sia espressamente riservato all’Assemblea. In particolare, ed a solo titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina il Presidente, scelto preferibilmente tra i componenti disabili ed un massimo di due Vicepresidenti, fissandone le attribuzioni; nel caso di nomina di due Vicepresidenti, ad uno di essi vengono assegnate le funzioni vicarie, di cui all’art. 20;

b) provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria;

c) redige il bilancio consuntivo e preventivo;

d) delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria predisponendone il relativo ordine del giorno;

e) provvede all’assunzione e al licenziamento del personale ed alla sua organizzazione;

f) delibera su convenzioni con enti pubblici e privati e conferisce mandati e procure;

g) decide sull’ammissione a soci;

h) propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto;

i) elabora, ove necessario, uno o più regolamenti interni;

j) delibera su acquisti, permute, alienazioni mobiliari ed immobiliari, accettazione di eredità, nonché tutte le operazioni finanziarie e di altra natura necessarie per l’ordinaria e straordinaria amministrazione;

k) delibera la adesione o la partecipazione ad organizzazioni od enti;

l) affida incarichi e nomina commissioni tecniche consultive fissandone i compiti e stabilendo gli eventuali compensi;

m) fissa le quote associative annuali, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo;

n) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) propone all’Assemblea il riconoscimento della qualifica di Socio Benemerito, corredandola di idonea motivazione;

p) coopta, in caso di dimissione di un membro del Consiglio, un nuovo consigliere.

Il Consiglio può delegare talune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e precisando i criteri attuativi della medesima.

ART. 20 (Presidente)

Il Presidente rappresenta l’Associazione ed ha la firma legale. In particolare compete al Presidente:

a) convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e curare l’esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte;

b) inoltrare istanze a favore dell’Associazione e rilasciare liberatoria quietanza delle somme a qualsiasi titolo introitate;

c) rappresentare l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione;

d) adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica del medesimo alla prima seduta.

Non possono essere oggetto di provvedimenti d’urgenza le materie previste alle lettere c), h), i) ed l) del precedente art.19; e) verificare sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni al Vicepresidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate ad ogni effetto dal Vicepresidente vicario. La firma del Vicepresidente vicario è prova verso i terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

 

ART. 21 (Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo e di vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile dell’Associazione ed esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2043 e seguenti del C.C.. Esso effettua periodici controlli di cui redige verbale, predispone le relazioni al bilancio consuntivo e preventivo e deve essere invitato alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio è nominato dall’Assemblea, su proposta di uno o più soci, anche al di fuori della compagine sociale ed è composto da tre membri effettivi, che eleggono fra loro il proprio Presidente e da due membri supplenti; essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. I componenti il Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

 

ART. 22 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, su proposta di uno o più soci, anche fra i non soci, dura in carica tre esercizi sociali, provvede ad eleggere il Presidente tra i suoi componenti e decide, quale arbitro amichevole compositore, secondo correttezza ed equità con dispensa d’ogni formalità. Il Collegio è competente ad esaminare e decidere su ogni vertenza insorta all’interno dell’Associazione in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto, sia in caso di controversie tra gli organi, o tra gli organi e i soci, sia tra i soci stessi, nonché sulle decisioni assunte dagli organi statutari. Ogni socio è impegnato a risolvere ogni controversia ricorrendo alla decisione del Collegio. Il ricorso deve essere proposto dall’interessato entro e non oltre i trenta giorni dall’atto che ha determinato la controversia. Le decisioni del Collegio sono definitive.

 

ART. 23 (esercizio sociale)

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio provvede a redigerne il bilancio.

3. Tali documenti devono essere resi disponibili ai soci presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

4. L’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei documenti contabili d’esercizio deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.

5. Entro il mese di novembre il Consiglio sottopone all’Assemblea il bilancio preventivo, con la relativa relazione, riguardante la previsione della gestione dell’Associazione per l’esercizio successivo.

6. I documenti devono essere accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

7. Il bilancio preventivo ha valore di solo indirizzo dell’attività sociale e non di autorizzazione alle spese.

ART. 24 (compensi agli organi sociali)

1. Ai componenti l’Organo amministrativo e il Collegio dei Probiviri non compete alcun compenso.

2. Qualora l’Assemblea deliberi degli emolumenti a favore degli Amministratori, questi non potranno mai essere superiori a quanto individuato dall’art. 10 comma 6/c – D.Lgs. 460/1997. 3. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta il compenso fissato dall’Assemblea all’atto della nomina. 4. Ai componenti gli Organi sociali spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio e per l’espletamento delle loro funzioni.

ART. 25 (regolamento interno)

Il rapporto sociale, l’erogazione dei servizi ai disabili e la convivenza in Comunità sono disciplinati da uno o più regolamenti interni. Essi sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni della pubblica amministrazione in ordine all’assistenza delle persone portatrici di handicap.

ART. 26 (Soci Benemeriti della Comunità)

Alle persone fisiche e giuridiche che collaborano o abbiano collaborato al buon andamento della Comunità o concorrono al suo sviluppo, al potenziamento economico ed al sostegno gestionale, può essere accordato il riconoscimento di “Socio Benemerito della Comunità Piergiorgio - ONLUS”. Il riconoscimento è disposto dall’Assemblea su motivata proposta del Consiglio di Amministrazione. I Soci Benemeriti sono invitati a partecipare all’Assemblea con sola facoltà di parola.

ART. 27 (divieti)

Durante la vita dell’Associazione è tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitali costituiti nel corso dell’attività, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e fatte salve le eccezioni previste in materia dalle norme legislative.

ART. 28 (devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, è devoluto ad Enti o Associazioni o.n.l.u.s., che abbiano sede e operino con finalità di assistenza e di recupero delle persone portatrici di handicap nell’ambito della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. L’Assemblea straordinaria che pone in liquidazione l’Associazione, può determinare uno o più Enti o Associazioni ai quali devolvere il patrimonio residuo, secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 1/f – D.Lgs. 460/1997, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 c. 190 della Legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di tale determinazione vi provvedono gli Organi della liquidazione, secondo i criteri e le norme sopra indicati.

ART. 29 (norma finale)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia ed in particolare al Codice Civile sulle associazioni riconosciute ed al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

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