Comunità Piergiorgio ONLUS

I disabili per i disabili



Statuto della Comunità Piergiorgio

Art. 1 – Costituzione.
E’ costituita l’associazione non lucrativa di utilità sociale denominata “COMUNITA’ PIERGIORGIO – ONLUS”.
Art. 2 – Sede.
La Comunità Piergiorgio ha sede a Udine in piazza Libia n. 1.
Art. 3- Durata.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento.
Art. 4 – Scopi.
La Comunità Piergiorgio persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone lo sviluppo integrale delle persone portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre patologie invalidanti. A tal fine essa può:
  1. promuovere e/o gestire attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e di convivenza;
  2. gestire servizi sanitari ed assistenziali, riabilitativi ed educativi, anche attraverso convenzioni;
  3. curare la formazione delle persone disabili, rivolta alla loro crescita umana e sociale, promuovendo a tal fine ogni utile iniziativa;
  4. favorire la collaborazione del volontariato e la formazione di addetti all’assistenza socio-sanitaria ed ad altri servizi d’interesse dei disabili, anche attraverso corsi specifici d’istruzione;
  5. promuovere e sostenere iniziative associate tra i disabili, anche in forma cooperativa, aventi finalità riabilitative o di inserimento lavorativo;
  6. favorire l’integrazione dei disabili nell’ambito sociale e territoriale, attraverso iniziative culturali, ricreative e di formazione professionale coinvolgenti pure altri soggetti;
  7. effettuare qualsiasi altra attività assistenziale, sociale, culturale, promozionale valida al sostegno dei disabili.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al precedente comma, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 – Azioni finalizzate.
Al fine del perseguimento dello scopo sociale, l’Associazione può:
  1. collaborare con associazioni, enti pubblici e privati, gruppi del volontariato per ricercare ed assicurare risposte soddisfacenti ai bisogni dei disabili e favorire il superamento dell’emarginazione;
  2. aderire e partecipare, senza pregiudizio alla propria identità, a movimenti, organismi ed enti aventi finalità similari o comunque in grado di contribuire al recupero ed assistenza dei portatori di handicap o di giovamento a persone comunque emarginate;
  3. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, economiche e finanziarie ad uopo necessarie.
L’Associazione, nell’ambito del Friuli-Venezia Giulia, può aprire centri operativi in ogni zona in cui emerga la necessità d’intervento, nonché istituire sedi secondarie, in presenza di specifiche esigenze organizzative.
Art. 6 – Caratteristiche.
L’ autogestione e la condivisione dei valori della vita comunitaria costituiscono la caratteristica primaria dell’azione della Comunità. L’associazione è assolutamente indipendente da legami con movimenti politici ed ai suoi membri assicura la più ampia libertà ideologica. La Comunità Piergiorgio si ispira alla matrice cristiana e, nel pieno rispetto dei valori personali e della libertà di ciascun socio, cura al proprio interno iniziative volte alla riscoperta del valore incomparabile della proposta cristiana. L’aspetto spirituale, quando ne venga ravvisata l’opportunità, è assicurato da un assistente ecclesiastico, designato dall’Ordinario diocesano.
Art. 7 – Esclusione del lucro.
L’Associazione opera senza alcuna finalità di lucro. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati per la realizzazione di attività istituzionali.
Art. 8 – Patrimonio ed entrate.
Il patrimonio sociale è costituito da:
  1. fondo dotazione formato dal fondo iniziale e dalle quote versate dai soci;
  2. beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, donazioni, lasciti;
  3. fondo di riserva;
  4. fondo da lasciti;
  5. fondo da sovvenzioni finalizzate;
  6. fondo per attività istituzionali.
Le entrate dell’Associazione sono derivate da:
  1. rette percepite per le persone che vivono in comunità;
  2. contributi da enti pubblici per specifiche finalità;
  3. somme derivate da erogazioni liberali;
  4. proventi pervenuti a qualsiasi titolo o per qualunque scopo;
  5. eventuali utili maturati dallo svolgimento di attività connesse.
Art. 9 – Soci.
Possono essere soci tutte le persone maggiorenni portatrici di handicap che convivono nelle strutture della Comunità o in qualsiasi modo possono godere dei servizi e delle attività da essa predisposti o comunque promossi. Possono altresì essere soci le persone fisiche che, condividendo lo spirito e le finalità dell’Associazione, coadiuvano la medesima nel perseguimento dello scopo sociale partecipando alla vita comunitaria a servizio dei disabili, o ponendo a disposizione le proprie capacità tecniche ed amministrative utili all’attività sociale.
Art. 10 – Ammissione soci.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su presentazione di domanda da parte della persona interessata. La domanda deve riportare una dichiarazione di condivisione delle finalità della Comunità e d’impegno ad osservare lo Statuto e quanto esso dispone. L’adesione a socio è a tempo indeterminato, nè deroghe sono ammissibili per consentire adesioni temporanee.
Art. 11 – Doveri e diritti.
Con l’ammissione all’Associazione il socio si obbliga al versamento della quota sociale stabilita dall’Assemblea, ad osservare tutte le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché ad attenersi a tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali, egli altresì si impegna ad assicurare la migliore collaborazione per il perseguimento delle finalità sociali, secondo la propria posizione di socio disabile o meno. I soci partecipano alla vita sociale, decidono su ogni oggetto di competenza dell’Assemblea ed in particolare in materia di Statuto e di regolamenti e provvedono all’elezione degli organi di amministrazione e di controllo. I soci disabili godono di tutti i servizi ed iniziative predisposti o promossi dalla Comunità in attuazione dello scopo sociale.
Art. 12 – Cessazione da socio.
La qualifica di socio si perde:
  1. per decesso;
  2. per dimissione da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dallo scadere dell’anno; essa deve essere motivata e sulla stessa si pronuncia il Consiglio di Amministrazione;
  3. per decadenza su decisione del Consiglio medesimo, nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di ammissione;
  4. per esclusione deliberata dall’Assemblea in presenza di gravi motivi.
La decadenza o l’esclusione è comunicata, con lettera raccomandata, al socio interessato che, contro il provvedimento, può adire il Collegio dei probiviri. Il socio che ha cessato per qualsiasi causa di far parte dell’Associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio della medesima, né ha titolo di rimborso della quota sociale versata.
Art. 13 – Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità. La convocazione avviene mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, da affiggersi nei locali della sede sociale e da inviarsi a ciascun socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve essere convocata quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta con l’indicazione dell’oggetto da trattare. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Il singolo socio non può avere più di due deleghe. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, che non può aver luogo nel giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità dell’Assemblea straordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza, comprese le deleghe, di tre quarti dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea, qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, può regolarmente deliberare su tutti gli argomenti per i quali sia prevista, dal successivo art. 15, la maggioranza qualificata di metà più uno dei voti.
Art. 14 – Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea ordinaria viene normalmente convocata due volte all’anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per il bilancio consuntivo ed entro novembre per quello preventivo. L’Assemblea ordinaria delibera:
  1. sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell’avanzo o disavanzo di gestione;
  2. sull’approvazione di regolamenti interni e relative modifiche;
  3. sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei medesimi;
  4. sulla nomina del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
  5. sulla determinazione delle quote associative;
  6. sulla costituzione di sedi secondarie e loro ordinamento;
  7. su quanto demandato alla sua competenza per legge o per Statuto, nonché su qualsiasi altro argomento prospettato dal Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati; le elezioni sono svolte a scrutinio segreto, ma possono avvenire per acclamazione.
Art. 15 – Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera:
  1. sulle modifiche dello Statuto;
  2. sullo scioglimento dell’Associazione;
Per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci. Tale voto è elevato a tre quarti per la deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 16 – Presidenza dell’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente; in caso di loro assenza dal Consigliere presente più anziano di età. Il presidente dell’Assemblea constata il diritto ad intervenire all’adunanza e la regolarità delle deleghe. L’Assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario della medesima, anche al di fuori dei suoi componenti, che provvede a redigere il processo verbale. Questo atto deve essere sottoscritto dallo stesso segretario e dal presidente dell’Assemblea.
Art. 17 – Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a nove membri eletti dall’Assemblea tra i soci, previa la determinazione del numero. La maggioranza dei consiglieri deve essere comunque formata da soci, di cui al 1° comma dell’art. 9. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, scelto preferibilmente tra i componenti disabili, ed un Vicepresidente. Gli amministratori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, un posto di consigliere si renda vacante, il Consiglio può cooptare un nuovo componente, fino alla prossima Assemblea.
Art. 18 – Validità del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso, indicante data, ora, luogo ed ordine del giorno, da inviarsi agli amministratori almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a due giorni. Il Consiglio può validamente deliberare anche in carenza delle predette formalità, purchè siano presenti tutti i consiglieri. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Delle adunanze va redatto verbale a cura del segretario, il quale è nominato dal Consiglio anche al di fuori del proprio seno. Il segretario può essere nominato all’inizio del mandato amministrativo e per l’intera durata del medesimo.
Art. 19 – Compiti del Consiglio.
Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione solamente di quanto per legge o per Statuto non sia espressamente riservato all’Assemblea. In particolare, ed a solo titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:
  1. provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria;
  2. redige il bilancio consuntivo e preventivo;
  3. delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria predisponendone, in unione con il Presidente, il relativo ordine del giorno;
  4. amministra i beni dell’Associazione e delibera su spese ed erogazioni di fondi disponibili;
  5. provvede all’assunzione ed all’organizzazione del personale;
  6. delibera su convenzioni con enti pubblici e privati e conferisce mandati e procure;
  7. decide sull’ammissione dei soci acquisito, in ordine ai disabili, il parere dell’equipe medico-sanitaria;
  8. propone le modifiche dello Statuto all’Assemblea;
  9. elabora, ove necessario, uno o più regolamenti interni, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
  10. delibera acquisti, permute, alienazioni mobiliari ed immobiliari, accettazione di eredità, nonché tutte le operazioni finanziarie e di altra natura necessarie per l’ordinaria e straordinaria amministrazione;
  11. delibera la adesione o la partecipazione ad organizzazioni od enti, ad eccezione dei casi, comportanti impegni economici pluriennali rilevanti, da riservarsi all’Assemblea;
  12. affida incarichi e nomina commissioni tecniche consultive fissandone i compiti e stabilendo gli eventuali compensi.
Il Consiglio può delegare talune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e precisando i criteri attuativi della medesima.
Art. 20 – Presidente.
Il presidente rappresenta l’Associazione ed ha la firma legale. In particolare compete al Presidente:
  1. convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e curare l’esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte;
  2. inoltrare istanze a favore dell’Associazione e rilasciare liberatoria quietanza delle somme a qualsiasi titolo introitate;
  3. rappresentare l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione;
  4. adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica del medesimo alla prima seduta, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b) - h) – i) – l) del precedente art.19.
  5. assumere ogni decisione considerata necessaria per il buon andamento della gestione e comunque utile all’Associazione non di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni al Vicepresidente che ne riferisce sull’attività svolta. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate ad ogni effetto dal Vicepresidente.
Art. 21 – Collegio dei revisori dei conti.
Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo e vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile dell’Associazione. Essa effettua periodici controlli di cui redige verbale, predispone le relazioni al bilancio consuntivo e preventivo e partecipa alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio è nominato dall’Assemblea al di fuori della compagine sociale ed è composto da tre membri effettivi, che eleggono fra loro il proprio presidente, e da due membri supplenti, essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora si verifichino le circostanze previste all’art. 20-bis comma DPR 600/1973, introdotto dal D.L. 460/1997, il presidente del Collegio deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
Art. 22 – Collegio dei probiviri.
Al fine di favorire il rapporto sociale, è costituito il Collegio dei probiviri. Il Collegio è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i non soci, dura in carica tre anni, provvede ad eleggere nel proprio seno il presidente e decide quale arbitro amichevole con dispensa d’ogni formalità. Il Collegio è competente ad esaminare e decidere su ogni vertenza insorta all’interno dell’Associazione, sull’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché sulle decisioni assunte dagli organi statutarie. Ogni controversia deve essere rimessa alla decisione del Collegio. Il ricorso deve essere proposto dall’interessato entro e non oltre i trenta giorni dall’atto che ha determinato la controversia. Le decisioni del Collegio sono definitive.
Art. 23 – Esercizio sociale.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. A chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali ed alla predisposizione di una relazione illustrativa sulle risultanze gestionali e sull’attività svolta. Tali documenti devono essere disponibili almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Entro il mese di novembre il Consiglio presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, con la relativa relazione, riguardante la gestione ordinaria dell’Associazione per l’esercizio successivo. I documenti devono essere accompagnati da una relazione del Collegio dei revisori.
Art. 24 – Compensi agli organi sociali.
Di norma agli organi amministrativi e di controllo non compete alcun compenso. Qualora l’Assemblea disponga degli emolumenti, questi non potranno mai essere superiori a quanto individuato dall’art. 10 comma 6/c – D.L. 460/1997. Agli amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni; in presenza di deleghe o di particolari incarichi o mansioni dagli aspetti continuativi, il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso, sentito il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 25 – Regolamento interno.
Il rapporto sociale, la erogazione dei servizi ai disabili e la convivenza in Comunità sono disciplinati da uno o più regolamenti interni. Essi sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni della pubblica amministrazione in ordine all’assistenza delle persone portatrici di handicap e sono approvati dall’Assemblea.
Art. 26 – Benemeriti della Comunità.
Alle persone fisiche e giuridiche che collaborano al buon andamento della Comunità o concorrono al suo sviluppo, al potenziamento economico ed al sostegno gestionale, può essere accordato il riconoscimento di “Benemerito della Comunità Piergiorgio”. Al riconoscimento è disposto dal Consiglio di Amministrazione che, della concessione, dà notizia all’Assemblea. I Benemeriti possono essere invitati a partecipare all’Assemblea come uditori e con possibilità di parola.
Art. 27 – Divieti.
Durante la vita dell’Associazione è tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché dei fondi, riserve e capitali costituiti nel corso dell’attività, fatte salve le eccezioni previste in materia delle norme legislative.
Art. 28 – Devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, è devoluto per finalità di assistenza e di recupero delle persone portatrici di handicap nell’ambito della regione Friuli- Venezia Giulia, secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 1/f – D.L. 460/1997.
Art. 29 – Norma finale.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia ed in particolare al Codice Civile sulle associazioni riconosciute ed al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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